Descrizione
Il terreno commerciale in vendita si trova in una posizione strategica nel comune di Lagundo. La superficie del terreno è di circa 2. 200 m², di cui una parte è utilizzata per lo sviluppo di un edificio, lasciando una superficie disponibile di circa 1. 986 m². Esiste già un progetto approvato.
La destinazione d’uso della zona è definita e regolata dall’art. 27 “Zona industriale D2” delle norme di attuazione del piano urbanistico comunale del Comune di Lagundo. I tetti sono realizzati con l'eccezione degli impianti in PVA, dato che una visibilità è data dalla linea ferroviaria o anche dalla vicina MEBO. Le facciate orientate a sud al confine della zona e rivolte verso la MEBO devono essere coperti di verde. L'attuale struttura proprietaria identifica 9 lotti
Nel piano normativo sono riportate le seguenti indicazioni aventi carattere vincolante:
1. “limite di massima edificazione fuori terra”: delimitata la superficie entro cui devono essere comprese le parti fuori terra del fabbricato, delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali con esclusione di balconi, cornicioni, gronde e pensiline fino ad un aggetto di 1,50 m.
2. “limite di massima edificazione interrata”: delimita la superficie entro cui devono essere contenute le parti al di sotto dell’andamento naturale del terreno o della linea artificiale autorizzata del terreno.
3. “cubatura urbanistica massima”: indica la cubatura massima fuori terra di un edificio,
calcolata con le modalità previste dal D.P.P. del 26 giugno 2020, n. 24 e modifiche successive.
4. “altezza media degli edifici”: indica l’altezza massima dell’edificio calcolata con le modalità previste dal Regolamento in materia edilizia, D.P.P. del 27 agosto 2021, n 27, lettera “o”
5. “altezza assoluta dell’edificio”: indica l’altezza massima dell’edificio calcolata con le modalità previste dal Regolamento in materia edilizia, D.P.P. del 27 agosto 2021, n 27, lettera “n”
ART 6. NORME DI ATTUAZIONE PER ZONA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI D2 DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
Secondo Art. 13 delle norme di attuazione:
Valgono le seguenti norme edilizie:
1. rapporto massimo di copertura: 70%
2. altezza massima degli edifici: 9,0 m
3. distanza minima dal confine: 5 m
4. distanza minima tra gli edifici: 10 m: 3 m
5. rapporto massimo di superficie impermeabile: 90%
6. almeno il 10% della superficie del lotto è da sistemare a verde.
Art 7. DISTANZE TRA EDIFICI
Indipendentemente dalla linea che identifica il “limite massimo edificabile” del piano normativo,
bisogna sempre rispettare la distanza minima di 3,00 m tra edifici, ai sensi delle norme indicate
nel Codice civile. È ammessa la costruzione in aderenza.
Art 8. DISTANZE DAI CONFINI
La distanza dai confini (Confine della zona) è prevista una distanza minima con 5,0 m.
A norma dell'articolo 27 (Zona industriale), comma 5, della legge del 10 luglio 2018, n. 9, non possono essere costruite abitazioni di servizio.
Questa proprietà offre un'eccellente opportunità per gli investitori e le